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Quadro giuridico

Regolamenti sul CERS

Accordo

Accordo tra l’Autorità bancaria europea e il Comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e il Comitato europeo per il rischio sistemico, del 25 novembre 2011, sull’istituzione presso il Segretariato del CERS di procedure specifiche sulla riservatezza al fine di proteggere le informazioni relative ai singoli istituti finanziari o le informazioni che permetterebbero di individuarli

Decisioni

Il CERS può adottare le decisioni necessarie per l’assolvimento dei propri compiti, anche a fini organizzativi e di policy. Pertanto, le decisioni del CERS possono modificare o abrogare decisioni precedenti. Il CERS stabilisce, caso per caso, quali decisioni rendere pubbliche.

La Decisione CERS/2020/3 (che modifica la Decisione CERS/2011/1) e la Decisione CERS/2011/2 rappresentano il quadro di riferimento, rispettivamente, per l’adozione del regolamento interno del CERS e per le procedure e i requisiti ai fini della selezione, della nomina e della sostituzione dei membri del Comitato scientifico consultivo del CERS.

Il CERS ha inoltre emanato le Decisioni CERS/2018/7, CERS/2015/4 e CERS/2021/7 (che modifica la Decisione CERS/2015/4). Insieme costituiscono un assetto coordinato per il CERS e le autorità pertinenti, quali le autorità macroprudenziali o di vigilanza.